Manutentori Antincendio

Qualifica Obbligatoria dal 26 Settembre 2026 e Deroga Art. 6-bis

A far data dal 26 settembre 2026 è scattato l’obbligo di qualifica manutentori antincendio, rendendo pienamente operativo il regime ordinario per le attività di controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e presidi antincendio ai sensi dell’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 (Decreto Controlli).

Con la medesima decorrenza sono decaduti i precedenti Nulla Osta Transitori (NOT), chiudendo la fase di differimento generale.

Proroga

A fronte della saturazione delle sedi d’esame e della complessità istruttoria il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha emanato il D.M. 22 settembre 2026 (pubblicato in G.U. n. 222 del 24 settembre 2026), integrato dalle disposizioni operative della Circolare DCPREV prot. n. 20188 del 24 settembre 2026 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il provvedimento inserisce il nuovo articolo 6-bis nel D.M. 1° settembre 2021, introducendo un regime transitorio circoscritto:

  • Destinatari ammessi: esclusivamente i tecnici manutentori che abbiano depositato formale e regolare istanza sul portale dedicato entro il termine perentorio del 25 settembre 2026.
  • Termine di efficacia: la facoltà di proseguire le attività vige fino al completamento della valutazione dei requisiti da parte della commissione esaminatrice e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2027.
  • Ambito di applicazione: la continuità operativa è limitata esclusivamente alle specifiche categorie di presidi antincendio dichiarate nell’istanza presentata entro il termine.

Tutti i soggetti privi dell’attestato di qualifica o che non abbiano formalizzato l’istanza entro il 25 settembre 2026 sono esclusi dall’esercizio delle attività di manutenzione e controllo.

Verifiche ispettive e protocollo di controllo documentale

Negli audit di conformità e nei controlli condotti dagli organi di vigilanza la validità degli interventi manutentivi registrati dopo il 25 settembre 2026 richiede la presentazione di uno dei seguenti titoli abilitativi:

  1. Titolo ordinario: Attestato di qualifica rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il presidio antincendio oggetto di intervento (estintori, reti idranti, chiusure tagliafuoco, sistemi IRAI/EVAC, evacuatori fumo/calore, impianti a estinguente gassoso).
  2. Titolo transitorio ex art. 6-bis: Ricevuta telematica di avvenuta trasmissione dell’istanza presentata entro il 25 settembre 2026 con relativo prospetto riportante l’indicazione dei presidi ammessi ad istruttoria.

Rilevanza per il Committente (Art. 26, D.Lgs. 81/2008)

In sede ispettiva, la mancata verifica formale di tali titoli in capo all’appaltatore configura inadempienza agli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico-professionale, con riflessi sulla responsabilità penale del Datore di Lavoro e rischio di rivalsa o inefficacia delle polizze assicurative in caso di sinistro.


Per approfondire i servizi tecnici e di conformità offerti dal nostro organismo, consulta le sezioni dedicate di TÜV Thüringen.