Aggiornamento CLP: novità per l’etichettatura chimica
Le nuove disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2865 per sostanze e miscele
L’evoluzione tecnologica, la diffusione dell’e-commerce e i nuovi modelli distributivi hanno reso necessaria una profonda revisione delle regole europee sulla comunicazione del pericolo chimico. Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2024/2865, che modifica il Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, l’UE ha aggiornato i requisiti per l’etichettatura sostanze chimiche e miscele pericolose.
L’obiettivo è garantire una comunicazione del rischio più chiara e leggibile per lavoratori e consumatori. Allo stesso tempo, la normativa offre alle imprese strumenti flessibili come l’etichettatura digitale e i formati multistrato.
In questo approfondimento analizziamo le novità introdotte, i requisiti tecnici e il calendario di adeguamento per le aziende.
Requisiti per l’etichettatura sostanze chimiche e tempistiche di applicazione
Il Regolamento è formalmente entrato in vigore il 10 dicembre 2024. Tuttavia, consapevole del consistente impatto operativo per le imprese, il legislatore europeo è intervenuto con il Regolamento (UE) 2439/2025, differendo le scadenze originarie:
- 1° gennaio 2027: nuova data di applicazione per la maggior parte delle novità sull’etichettatura;
- 1° gennaio 2028: applicazione delle ulteriori modifiche previste dal pacchetto normativo.
Le principali novità per le organizzazioni
1. Etichette pieghevoli e multistrato: criteri integrati nel CLP
In precedenza, disciplinate solo da linee guida ECHA, le specifiche per le etichette pieghevoli (a libretto/multistrato) entrano ora direttamente nel testo del CLP (art. 31 e allegato I). Sulla prima pagina (frontespizio visibile) devono figurare obbligatoriamente:
- Nome, indirizzo e recapito del fornitore;
- Quantità nominale (ove destinata al pubblico);
- Identificatori del prodotto nelle lingue impiegate all’interno;
- Pittogrammi di pericolo e avvertenze;
- Codice UFI (Unique Formula Identifier), ove previsto;
- Simbolo o dicitura che segnala la presenza di informazioni supplementari all’interno, con relativi codici linguistici.
Nelle pagine interne devono essere riportati tutti gli elementi obbligatori nelle rispettive lingue dei mercati di destinazione.
2. Etichettatura digitale: complementare, mai sostitutiva
Introdotta dagli artt. 34-bis e 34-ter, l’etichetta digitale (es. tramite QR Code) rappresenta una grande opportunità per ridurre l’ingombro visivo sugli imballaggi:
- Natura volontaria e complementare: non sostituisce l’etichetta fisica. I pittogrammi di pericolo, le frasi H, i consigli P e le avvertenze devono sempre rimanere stampati sul packaging fisico.
- Solo informazioni supplementari: sul formato digitale possono essere reindirizzate unicamente le indicazioni supplementari e non obbligatorie.
- Requisiti di accessibilità: deve essere consultabile a titolo gratuito, raggiungibile con un massimo di due clic, priva di obblighi di login/password o tracciamento dati, fruibile per soggetti vulnerabili e mantenuta attiva per almeno 10 anni. In caso di indisponibilità al momento dell’acquisto, il fornitore deve garantire mezzi informativi alternativi.
3. Vendita di prodotti sfusi e ricariche
Il regolamento disciplina l’acquisto tramite dispenser e stazioni di ricarica:
- L’etichettatura deve essere visibile e disposta in senso orizzontale sulla stazione erogatrice.
- L’acquirente deve obbligatoriamente ricevere un’etichetta conforme da apporre sul contenitore ricaricato.
- Limitazioni di sicurezza: la ricarica è vietata per le categorie di rischio più gravi (es. sostanze infiammabili, CMR, sensibilizzanti respiratori, interferenti endocrini, sostanze PBT/vPvB).
4. Vendite a distanza, pubblicità e contrasto a comunicazioni fuorvianti
Gli adempimenti si estendono fortemente all’e-commerce e alle comunicazioni promozionali:
- Negli shop online, tutti gli elementi rilevanti dell’etichetta devono essere chiaramente visibili prima della transazione.
- Nelle campagne pubblicitarie per prodotti classificati pericolosi è espressamente vietato l’uso di termini ingannevoli quali “non tossico”, “non nocivo” o “non inquinante”.
- Le pubblicità destinate al pubblico devono integrare la dicitura: “Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto”.
5. Termini per l’aggiornamento dei layout
Qualora intervengano nuove evidenze o modifiche di classificazione, l’art. 30 fissa tempi perentori per l’aggiornamento dell’etichetta:
- Entro 6 mesi: in caso di attribuzione a classi o categorie di pericolo più gravi o inserimento di nuovi rischi;
- Entro 18 mesi: per riduzioni di categoria di pericolo o a seguito di adeguamenti al progresso tecnico (ATP).
Dimensioni minime di etichette e pittogrammi
Il Regolamento ribadisce i parametri dimensionali minimi a garanzia della leggibilità:
| Capacità dell’imballaggio | Dimensioni minime etichetta (mm) | Dimensioni minime pittogrammi (mm) |
| Fino a 3 litri | 52 × 74 (se possibile) | 10 × 10 (min. assoluto) / 16 × 16 (preferibile) |
| Da 3 a 50 litri | Almeno 74 × 105 | Almeno 23 × 23 |
| Da 50 a 500 litri | Almeno 105 × 148 | Almeno 32 × 32 |
| Oltre 500 litri | Almeno 148 × 210 | Almeno 46 × 46 |
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