PPWR: Regolamento imballaggi
dal 12 agosto 2026 la conformità degli imballaggi è un obbligo documentale diretto
Il Regolamento (UE) 2025/40 si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 12 agosto 2026 e sostituisce la Direttiva 94/62/CE.
Alcuni obblighi sono già esigibili senza attendere atti di esecuzione: limiti su metalli pesanti e PFAS, valutazione della conformità, dichiarazione UE di conformità e documentazione tecnica. Questo numero ne sintetizza il calendario, i requisiti e gli indicatori quantitativi su cui si misura la conformità.
Entrata in vigore
Il PPWR è il Regolamento (UE) 2025/40, entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e applicabile dal 12 agosto 2026 . Sostituisce la Direttiva 94/62/CE e, in quanto regolamento, si applica direttamente in tutti gli Stati membri senza recepimento .
Alcuni requisiti di dettaglio dipendono da atti delegati e di esecuzione della Commissione non ancora completati; la loro evoluzione andrà seguita nel tempo.
Ambito e Contenuti
Il PPWR riguarda tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE, che siano destinati all’industria, alla produzione, al commercio, alla logistica o alle famiglie.
Gli obblighi coinvolgono quindi non solo chi produce imballaggi, ma anche aziende di beni di consumo, distributori, operatori logistici ed e-commerce .
Le principali aree disciplinate sono:
- requisiti di riciclabilità e di contenuto riciclato, ad esempio quote minime di riciclato negli imballaggi in plastica;
- limitazione degli imballaggi superflui;
- restrizioni sulle sostanze preoccupanti, come i PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti;
- obiettivi di riutilizzo per alcuni formati e restrizioni su determinati formati monouso;
- obblighi di etichettatura, ad esempio sulla composizione dell’imballaggio;
- valutazione della conformità e dichiarazione UE di conformità, a carico del fabbricante;
- responsabilità estesa del produttore (EPR), con registrazione presso un sistema nazionale o regionale.
Cosa si applica già ?
Dal 12 agosto 2026 sono obbligatori i limiti su PFAS e metalli pesanti, la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità. Entrambi i limiti sono soglie misurabili, verificabili con prove di laboratorio.
- Metalli pesanti. La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non deve superare 100 mg/kg .
- PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti. L’imballaggio non può essere immesso sul mercato se raggiunge una qualsiasi di tre soglie: 25 ppb per singolo PFAS, 250 ppb per la somma dei PFAS, 50 ppm .
Conta la data in cui la singola unità è messa a disposizione per la prima volta sul mercato UE, non quella di fabbricazione .
Chi è il fabbricante ?
Identificare correttamente il fabbricante è essenziale, perché a lui spettano valutazione della conformità e documentazione tecnica. Le FAQ aggiornate della Commissione ne danno una lettura più ampia.
| Situazione | Fabbricante secondo le FAQ |
|---|---|
| Imballaggio con nome o marchio | L’operatore con il cui nome o marchio l’imballaggio è immesso sul mercato, anche se produzione o riempimento sono affidati a terzi |
| Imballaggio senza marchio | Di norma chi lo ordina e ne definisce le specifiche di progettazione |
| Imballaggio da trasporto generico | Di norma chi lo produce fisicamente |
| Imballaggio standard scelto da catalogo e marchiato dal committente | Può essere il committente, anche senza modifiche al design |
| Film estensibile per pallet venduto in rotolo, senza marchio | Chi produce il film, non chi lo usa per avvolgere le merci |
Un’etichetta applicata a una scatola solo per la spedizione non costituisce di per sé un marchio e non rende il mittente fabbricante.
Passi da seguire
- Individuare il proprio ruolo (fabbricante, importatore, distributore) e gli imballaggi immessi sul mercato UE
- Rivedere lo status di fabbricante alla luce delle FAQ, in particolare per imballaggi a marchio prodotti da terzi
- Verificare i limiti su metalli pesanti e PFAS
- Predisporre dichiarazione UE di conformità e documentazione tecnica
- Documentare per lotto le scorte prodotte prima del 12 agosto 2026
- Verificare gli obblighi di registrazione EPR nei Paesi in cui si opera
- Seguire la pubblicazione degli atti e degli orientamenti della Commissione
Per approfondire i servizi tecnici e di conformità offerti dal nostro organismo, consulta le sezioni dedicate di TÜV Thüringen.
