PPWR: Regolamento imballaggi

 dal 12 agosto 2026 la conformità degli imballaggi è un obbligo documentale diretto

Il Regolamento (UE) 2025/40 si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 12 agosto 2026 e sostituisce la Direttiva 94/62/CE.

Alcuni obblighi sono già esigibili senza attendere atti di esecuzione: limiti su metalli pesanti e PFAS, valutazione della conformità, dichiarazione UE di conformità e documentazione tecnica. Questo numero ne sintetizza il calendario, i requisiti e gli indicatori quantitativi su cui si misura la conformità.

Entrata in vigore

Il PPWR è il Regolamento (UE) 2025/40, entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e applicabile dal 12 agosto 2026 . Sostituisce la Direttiva 94/62/CE e, in quanto regolamento, si applica direttamente in tutti gli Stati membri senza recepimento .

Alcuni requisiti di dettaglio dipendono da atti delegati e di esecuzione della Commissione non ancora completati; la loro evoluzione andrà seguita nel tempo.

Ambito e Contenuti

Il PPWR riguarda tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE, che siano destinati all’industria, alla produzione, al commercio, alla logistica o alle famiglie.

Gli obblighi coinvolgono quindi non solo chi produce imballaggi, ma anche aziende di beni di consumo, distributori, operatori logistici ed e-commerce .

Le principali aree disciplinate sono:

  • requisiti di riciclabilità e di contenuto riciclato, ad esempio quote minime di riciclato negli imballaggi in plastica;
  • limitazione degli imballaggi superflui;
  • restrizioni sulle sostanze preoccupanti, come i PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti;
  • obiettivi di riutilizzo per alcuni formati e restrizioni su determinati formati monouso;
  • obblighi di etichettatura, ad esempio sulla composizione dell’imballaggio;
  • valutazione della conformità e dichiarazione UE di conformità, a carico del fabbricante;
  • responsabilità estesa del produttore (EPR), con registrazione presso un sistema nazionale o regionale.

Cosa si applica già ?

Dal 12 agosto 2026 sono obbligatori i limiti su PFAS e metalli pesanti, la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità. Entrambi i limiti sono soglie misurabili, verificabili con prove di laboratorio.

  • Metalli pesanti. La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non deve superare 100 mg/kg .
  • PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti. L’imballaggio non può essere immesso sul mercato se raggiunge una qualsiasi di tre soglie: 25 ppb per singolo PFAS, 250 ppb per la somma dei PFAS, 50 ppm .

Conta la data in cui la singola unità è messa a disposizione per la prima volta sul mercato UE, non quella di fabbricazione .

Chi è il fabbricante ?

Identificare correttamente il fabbricante è essenziale, perché a lui spettano valutazione della conformità e documentazione tecnica. Le FAQ aggiornate della Commissione ne danno una lettura più ampia.

Situazione Fabbricante secondo le FAQ
Imballaggio con nome o marchio L’operatore con il cui nome o marchio l’imballaggio è immesso sul mercato, anche se produzione o riempimento sono affidati a terzi
Imballaggio senza marchio Di norma chi lo ordina e ne definisce le specifiche di progettazione
Imballaggio da trasporto generico Di norma chi lo produce fisicamente
Imballaggio standard scelto da catalogo e marchiato dal committente Può essere il committente, anche senza modifiche al design
Film estensibile per pallet venduto in rotolo, senza marchio Chi produce il film, non chi lo usa per avvolgere le merci

Un’etichetta applicata a una scatola solo per la spedizione non costituisce di per sé un marchio e non rende il mittente fabbricante.

Passi da seguire

  • Individuare il proprio ruolo (fabbricante, importatore, distributore) e gli imballaggi immessi sul mercato UE
  • Rivedere lo status di fabbricante alla luce delle FAQ, in particolare per imballaggi a marchio prodotti da terzi
  • Verificare i limiti su metalli pesanti e PFAS
  • Predisporre dichiarazione UE di conformità e documentazione tecnica
  • Documentare per lotto le scorte prodotte prima del 12 agosto 2026
  • Verificare gli obblighi di registrazione EPR nei Paesi in cui si opera
  • Seguire la pubblicazione degli atti e degli orientamenti della Commissione


Per approfondire i servizi tecnici e di conformità offerti dal nostro organismo, consulta le sezioni dedicate di TÜV Thüringen.